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Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Ratifica delle spese elettorali per il rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2019-2023

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: 26
Struttura responsabile: Automobile Club Belluno
Responsabile del provvedimento: Sinigaglia Gian Antonio
Data del provvedimento: 15-06-2019

Scelta del contraente

Trattasi di determina cumulativa relativa a tutte le spese supportate per il rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2019-2023 (avvisi legali (CIG: Lex Media srl Z21275AEF0 - € 902,16); (CIG: Ag. Manzoni Spa Z8728045F9 – Z8027619EC - € 798,24); (CIG: Ag. Piemme ZF427619D0 - € 509); Notaio (CIG Spese notarili Z82286D912 - € 1.650); Commissione Elettorale (Personale AVEPA - € 300); noleggio sala per assemblea (CIG Opera Diocesana Z682898937 - 208); stampa schede (CIG Tipografia Niero ZDE2868604 - € 230).-

Contenuto creato il 07-01-2020 aggiornato al 08-01-2020
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